Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “CRESCENDO…”
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Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
È costituita l’Associazione Culturale Musicale denominata "Crescendo…". L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, fa riferimento alle disposizioni del vigente Codice Civile e, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, come previsto dall’art. 87, comma 4 del DPR n. 917/86 e dal D.Lgs. n. 460/97, è da considerarsi ente non commerciale. Essa ha sede in Caltanissetta. La durata dell’Associazione è illimitata. -
Art. 2 SCOPI E ATTIVITÀ
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e si prefigge di:
- fare opera di divulgazione della cultura e dell'arte musicale promuovendo attività ed iniziative rivolte preferibilmente ai giovani;
- promuovere lo studio della musica, istituendo o gestendo corsi musicali di orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento musicale, sia direttamente che per conto di Enti pubblici e privati;
- organizzare concerti, manifestazioni culturali, seminari di studio, conferenze, convegni, riunioni, concorsi, dibattiti, incontri, mostre, rassegne, etc. avvalendosi anche della collaborazione continuativa od occasionale di ospiti, artisti ed esperti esterni, nonché stabilendo accordi e rapporti di cooperazione con Enti ed Associazioni presenti sul territorio nazionale ed estero che perseguano gli stessi fini;
- associare i giovani di ambo i sessi, divulgando fra essi le principali tematiche culturali e musicali; valorizzare i giovani talenti; favorire la crescita professionale dei soci; promuovere attività inerenti l’impiego del tempo libero dei giovani e delle loro famiglie; svolgere attività promozionali mediante iniziative di carattere sociale e culturale;
- proporre collaborazioni con Associazioni ed Enti con finalità sociali, umanitarie e religiose, realizzando al loro interno attività musicali e/o propagandando all'esterno il loro messaggio; contribuire alla prevenzione del disagio giovanile e dell’insuccesso scolastico attraverso attività culturali e/o musicali;
- gestire teatri e sale da concerto; impiantare o gestire studi di registrazione; realizzare, anche per conto terzi, spettacoli radio-televisivi;
- organizzare viaggi di istruzione e rendere confortevole la permanenza del socio nella struttura associativa, fornendogli servizi mirati al suo benessere; istituire una discoteca ed una biblioteca di testi musicali, spartiti, riviste, etc;
- assumere tutte le iniziative, (anche mediante acquisto e/o noleggio di sale da concerto, impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto, luci, costumi, attrezzature tecniche e quant’altro sia necessario), idonee al raggiungimento dei fini istituzionali, sia autonomamente sia in collaborazione con Enti Pubblici e Privati. L’Associazione potrà aderire ad associazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale perseguenti i medesimi scopi o complementari nei campi di attività. -
Art. 3 SEDI SECONDARIE
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie. Le sedi secondarie potranno essere istituite su tutto il territorio nazionale, ovunque vi siano persone che vogliano condividere gli scopi istituzionali e lo spirito dell’Associazione.
Le sedi secondarie svolgeranno attività meramente propositive e di realizzazione degli scopi istituzionali e dovranno uniformarsi al presente Statuto ed all’eventuale regolamento interno dell’Associazione. Le sedi secondarie, dirette dal Consiglio di Amministrazione, sostanziano la presenza dell’Associazione sul territorio ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale.
Gli associati delle sedi secondarie, in conformità a quanto stabilito nello Statuto e nell’eventuale regolamento, parteciperanno alla vita dell’Associazione e presenzieranno all’unica Assemblea indetta presso la sede principale. Se la sede secondaria sarà ubicata in altre regioni d’Italia diverse da quella in cui l’Associazione ha la sede principale, potrà partecipare all’Assemblea un apposito delegato, con delega autenticata da Funzionario abilitato. Il delegato potrà rappresentare non più di dieci soci.
Per ciascuna sede il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un responsabile da scegliersi tra gli associati ma anche tra estranei all’Associazione. Il responsabile della sede secondaria, per ogni singolo progetto o manifestazione da realizzarsi, sottoporrà il preventivo di spesa previsto al Consiglio di Amministrazione, che dovrà darne apposita e specifica approvazione.
Entro il trentuno marzo di ogni anno, inoltre, egli produrrà al Presidente un rendiconto che verrà vagliato dal Consiglio di Amministrazione e, se ritenuto congruo, inserito nel rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dello stesso. Per il controllo dell’attività e/o della contabilità delle sedi secondarie potrà essere conferito specifico mandato ad un componente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Artistico dell’Associazione ovvero anche a terzi estranei all’Associazione dotati di specifiche competenze professionali a cui potrà essere corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alle tariffe professionali.
Il responsabile delle sedi secondarie produrrà relazione semestrale attestante le attività compiute e proporrà al Consiglio di Amministrazione le istanze degli aspiranti soci che saranno ammessi secondo le modalità fissate nel presente Statuto. Il responsabile potrà proporre, trasmettendoli al Presidente, progetti conformi agli scopi istituzionali che verranno vagliati dal Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà insindacabilmente circa l'opportunità di sottoporli all'Assemblea in sede di approvazione del piano di attività. -
Art. 4 PATRIMONIO
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva costituito con le eccedenze degli esercizi precedenti;
- ogni bene, diritto e tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
L’Associazione svolge le attività idonee al raggiungimento del proprio scopo istituzionale utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative; dalla gestione del patrimonio; da attività didattiche, artistiche e culturali; dalla gestione di servizi, iniziative e progetti; da contributi spontanei e volontari finalizzati a sostenere l’attività dell’Associazione; da occasionali raccolte pubbliche; da finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni, lasciti, donazioni e da ogni entrata a qualsiasi legittimo titolo ottenuti. L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale al fine di ottenere risorse utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I soci possono contribuire volontariamente al finanziamento delle attività istituzionali e non, ordinarie e straordinarie, dell’Associazione anche mediante il versamento di contribuzioni straordinarie o prestazioni d’opera. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -
Art. 5 ORGANI SOCIALI
Organi dell'Associazione sono:
1. Assemblea dei soci
2. Consiglio di Amministrazione
Qualora si rendesse opportuno e/o necessario, l’Assemblea dei soci può eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri, con il compito di vigilare sull’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione e di controllare ed approvare il rendiconto annuale, ed un Collegio dei Probiviri, di tre membri, con il compito di intervenire in caso di controversie e divergenze sorte all’interno dell’Associazione. Tutte le cariche sociali sono completamente gratuite. -
Art. 6 SOCI
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone che ne condividano i fini istituzionali.
- Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Sono Soci Ordinari tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età:
- Sono Soci Junior i soci minori di anni diciotto, che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età.
La superiore classificazione si intende dettata a soli fini terminologici ed ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione. I soci junior, al compimento della maggiore età, diverranno soci ordinari e, pertanto, assumeranno automaticamente il diritto di voto negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, all’osservanza delle delibere degli organi sociali e al pagamento della quota associativa che è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti mortis causa - né rivalutabile. Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione, partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti. -
Art. 7 ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Gli aspiranti soci devono presentare domanda di associamento al Consiglio di Amministrazione, firmata da un genitore per i richiedenti minorenni. Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di socio diverrà effettiva, previo il pagamento della quota associativa. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione. La qualifica di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dimissioni presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione; espulsione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione per gravi motivi. Contro tali eventuali provvedimenti, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. -
Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta l’anno su convocazione del Presidente per la relazione sull’attività svolta e da svolgere, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione viene effettuata non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante comunicazione scritta o affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenenti l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza. L’Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione quando siano presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Essa nomina al suo interno un Segretario verbalizzante, gli eventuali scrutatori ed un proprio Presidente nel caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio ha un voto in assemblea. Ogni socio, se impossibilitato a partecipare all’Assemblea, ha il diritto di essere rappresentato da altro socio mediante conferimento di delega scritta totale o limitata alle sole questioni espressamente indicate nella delega stessa. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. Esse saranno rese note a tutti gli associati con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea. -
Art. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone un relativo rendiconto composto da un prospetto illustrativo della situazione economica e finanziaria dell'Associazione con rilevazione distinta delle operazioni commerciali rispetto a quelle istituzionali e nota integrativa. Il rendiconto deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo, dopo essere stato reso noto a tutti i soci previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'adunanza. -
Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci e rimane in carica tre anni; elegge al suo interno il Presidente e il VicePresidente che sono anche Presidente e VicePresidente dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione:
- tratta ogni questione di interesse associativo e dirige tutta l’attività dell’Associazione sotto l’aspetto sia tecnico che organizzativo;
- nella prima riunione successiva alla sua elezione, conferisce a persona di comprovata esperienza nel settore artistico-musicale il ruolo di Direttore Artistico dell’Associazione con l’incarico di curare e redigere i programmi di attività di natura artistica (eventi, stagioni concertistiche, festivals, concorsi, rassegne etc.) e/o didattica (corsi musicali, master classes, seminari etc.); approva, su proposta del Direttore Artistico, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistico-didattica; può determinare il compenso del Direttore Artistico per singolo evento, manifestazione o progetto; per giustificati motivi, ha facoltà di revoca del Direttore Artistico che, altrimenti, cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- può procedere all’assunzione di dipendenti;
- può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di professionisti, di staff e commissioni di lavoro, di collaboratori in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari progetti e programmi; essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- determina il compenso dei collaboratori; - predispone il rendiconto economico e finanziario;
- convoca l’Assemblea dei soci;
- delibera circa l’ammissione dei soci e le eventuali azioni disciplinari nei confronti di essi; procede periodicamente alla revisione del libro soci;
- determina l’ammontare e le modalità di pagamento delle quote associative;
- decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altri Enti o Associazioni e viceversa;
- può compilare regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative necessarie secondo le direttive dell'Assemblea dei soci.
Esso si riunisce almeno una volta l’anno, convocato dal Presidente o dai 2/3 dei componenti con richiesta motivata. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e di un Segretario verbalizzante nominato in seno al Consiglio. Nell’eventualità di dimissioni di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione convoca entro un mese l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo componente. -
Art. 11 PRESIDENTE
Rappresentante legale dell’Associazione è a tutti gli effetti il Presidente. Egli ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci, cura l’esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi legittimo titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Privati, Istituti di Credito ed altri, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza. E', inoltre, autorizzato ad aprire e gestire conti correnti bancari presso qualsiasi Istituto di credito e cura la conservazione del patrimonio sociale. In caso di urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni. Nell’eventualità di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la gestione commissariale, convocando entro un mese l’Assemblea per l’elezione del nuovo componente. -
Art. 12 CARICHE ONORARIE
L’Associazione può conferire la qualifica di Socio Benemerito a persone individuate dal Consiglio di Amministrazione per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per notevole competenza nel campo della musica e della cultura. Può, altresì, conferire la qualifica di Presidente Onorario ad una personalità di particolare prestigio. Il conferimento delle qualifiche di Socio Benemerito e di Presidente Onorario è puramente onorifico e, pertanto, non implica l’applicazione del regime ordinario dei soci. -
Art. 13 MODIFICA DELLO STATUTO
Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -
Art. 14 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -
Art. 15 NORMA FINALE DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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